1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Pfotenhilfe-Ungarn e.V./Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

(Causa C-301/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1/2005 - Articolo 1, paragrafo 5 - Protezione degli animali durante il trasporto - Trasporto di cani randagi da uno Stato membro ad un altro effettuato da un’associazione di protezione degli animali - Nozione di «attività economica» - Direttiva 90/425/CEE - Articolo 12 - Nozione di «operatore che effettua scambi intracomunitari»))

(2016/C 038/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Pfotenhilfe-Ungarn e.V.

Convenuto: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

con l’intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Dispositivo

1)

La nozione di «attività economica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, deve essere interpretata nel senso che essa comprende un’attività, quale quella controversa nel procedimento principale, relativa al trasporto di cani randagi, da uno Stato membro a un altro, effettuato da un’associazione di pubblica utilità, al fine di affidare tali cani alle persone che si sono impegnate ad accoglierli pagando una somma che copre in linea di massima le spese sostenute a tal fine da detta associazione.

2)

La nozione di «operatore che effettua scambi intracomunitari», ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, come modificata dalla direttiva 92/60/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda segnatamente un’associazione di pubblica utilità che trasporta cani randagi da uno Stato membro a un altro, allo scopo di affidarli alle persone che si sono impegnate ad accoglierli pagando una somma che copre in linea di massima le spese sostenute a tal fine da detta associazione.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.