12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Timiș — Romania) — Silvia Ciup/Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara

(Causa C-288/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Principio di leale cooperazione - Principi di equivalenza e di effettività - Normativa nazionale che stabilisce le modalità di rimborso delle tasse indebitamente riscosse con interessi - Esecuzione delle decisioni giurisdizionali vertenti su tali diritti al rimborso derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione - Rimborso rateizzato su un periodo di cinque anni - Rimborso subordinato all’esistenza di fondi percepiti a titolo di una tassa - Impossibilità di esecuzione forzata))

(2016/C 335/04)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Timiș

Parti

Ricorrente: Silvia Ciup

Convenuta: Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara

Dispositivo

1)

Il principio di leale cooperazione deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro adotti disposizioni che subordinano il rimborso di un tributo, dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione da una sentenza della Corte o la cui incompatibilità con tale diritto risulti da una tale sentenza, a condizioni riguardanti specificamente tale tributo e che sono meno favorevoli di quelle che sarebbero applicate, in mancanza di esse, a un siffatto rimborso. Spetta al giudice del rinvio verificare il rispetto di tale principio nel caso di specie.

2)

Il principio di equivalenza deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro preveda modalità processuali meno favorevoli per i ricorsi fondati su una violazione del diritto dell’Unione rispetto a quelle applicabili ai ricorsi analoghi fondati su una violazione del diritto interno. Spetta al giudice del rinvio effettuare le verifiche necessarie al fine di garantire il rispetto di tale principio per quanto riguarda la normativa applicabile alla controversia dinanzi a esso pendente.

3)

Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che osta a un sistema di rimborso delle somme dovute in forza del diritto dell’Unione e il cui importo è stato accertato con decisioni giurisdizionali esecutive, come il sistema di cui al procedimento principale, che prevede una rateizzazione su un periodo di cinque anni del rimborso di tali somme e che subordina l’esecuzione di decisioni siffatte alla disponibilità dei fondi riscossi a titolo di un’altra tassa, senza che il singolo disponga della facoltà di costringere le autorità pubbliche di adempiere ai loro obblighi se esse non vi si conformano volontariamente.


(1)  GU C 303 dell’8.09.2014.