18.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 260/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău - Romania) – Județul Neamț (C-260/14), Judeţul Bacău (C-261/14)/Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

(Cause riunite C-260/14 e C-261/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Regolamento (CE) n. 1083/2006 - Attribuzione di un appalto, da parte del beneficiario dei fondi operante in qualità di amministrazione aggiudicatrice, avente ad oggetto la realizzazione dell’azione sovvenzionata - Nozione di «irregolarità» - Criterio relativo alla «violazione del diritto dell’Unione» - Procedimenti di gara d’appalto contrari alla normativa nazionale - Natura delle rettifiche finanziarie adottate dagli Stati membri - Misure o sanzioni amministrative))

(2016/C 260/02)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrenti: Județul Neamț (C-260/14), Judeţul Bacău (C-261/14)

Convenuto: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, e l’articolo 2, punto 7, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, devono essere interpretati nel senso che l’inosservanza di disposizioni nazionali da parte di un’amministrazione aggiudicatrice, che beneficia di Fondi strutturali nell’ambito dell’attribuzione di un appalto pubblico con un valore stimato inferiore alla soglia prevista dall’articolo 7, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, è tale da costituire, in sede di aggiudicazione di siffatto appalto, un’«irregolarità», ai sensi del menzionato articolo 1, paragrafo 2, o del menzionato articolo 2, punto 7, qualora detta violazione abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio generale.

2)

L’articolo 98, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 1083/2006 deve essere interpretato nel senso che le rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri, allorché queste ultime sono state applicate a spese cofinanziate dai Fondi strutturali, per l’inosservanza di disposizioni in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, sono misure amministrative ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 2988/95.

3)

I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano all’applicazione da parte di uno Stato membro di rettifiche finanziarie disciplinate da un atto normativo interno entrato in vigore dopo che si è verificata una presunta violazione di norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, purché si tratti dell’applicazione di una normativa nuova agli effetti futuri di situazioni venute in essere nella vigenza della normativa anteriore, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, tenendo conto del complesso delle circostanze pertinenti di cui al procedimento principale.


(1)  GU C 292 dell’1.9.2014.