21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — Eugenia Florescu e a./Casa Judeţeană de Pensii Sibiu e a.

(Causa C-258/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 143 TFUE - Difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro - Sostegno finanziario dell’Unione europea - Memorandum d’intesa concluso tra l’Unione europea e lo Stato membro beneficiario - Politica sociale - Principio della parità di trattamento - Normativa nazionale che vieta il cumulo tra una pensione pubblica e i redditi salariali provenienti dall’esercizio di attività presso un’istituzione pubblica - Differenza di trattamento tra le persone il cui mandato ha una durata prevista dalla Costituzione e i magistrati di carriera))

(2017/C 277/02)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Eugenia Florescu, Ioan Poiană, Cosmina Diaconu (in qualità di erede di Bădilă Mircea), Anca Vidrighin (in qualità di erede di Bădilă Mircea), Eugenia Elena Bădilă (in qualità di erede di Bădilă Mircea)

Convenuti: Casa Judeţeană de Pensii Sibiu, Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Statul român, Ministerul Finanţelor Publice

Dispositivo

1)

Il memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Romania, concluso a Bucarest e a Bruxelles il 23 giugno 2009, deve essere considerato un atto adottato da un’istituzione dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che può essere sottoposto all’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea.

2)

Il memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Romania, concluso a Bucarest e a Bruxelles il 23 giugno 2009, deve essere interpretato nel senso che esso non impone l’adozione di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il divieto di cumulare la pensione netta nel settore pubblico con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche qualora il livello di tale pensione sia superiore al livello della retribuzione media lorda nazionale che è servita da base per la formazione del bilancio della previdenza sociale dello Stato.

3)

L’articolo 6 TUE e l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il divieto di cumulare la pensione netta nel settore pubblico con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche qualora il livello di tale pensione superi una determinata soglia.

4)

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non si applica all’interpretazione di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale il divieto che essa prevede di cumulare la pensione netta con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche, qualora il livello di tale pensione sia superiore al livello della retribuzione media lorda nazionale che è servita da base per la formazione del bilancio della previdenza sociale dello Stato, si applica ai magistrati di carriera ma non alle persone che sono state investite di un mandato previsto dalla Costituzione nazionale.


(1)  GU C 292 dell’1.9.2014.