14.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien — Austria) — Thomas Cook Belgium NV/Thurner Hotel GmbH

(Causa C-245/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 1896/2006 - Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento - Opposizione tardiva - Articolo 20, paragrafo 2 - Domanda di riesame dell’ingiunzione di pagamento europea - Eccezione di incompetenza del giudice d’origine - Ingiunzione di pagamento europea emessa per errore tenuto conto dei requisiti previsti dal regolamento - Assenza di carattere «manifesto» - Insussistenza di circostanze «eccezionali»))

(2015/C 414/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Thomas Cook Belgium NV

Convenuta: Thurner Hotel GmbH

Dispositivo

L’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, come modificato dal regolamento (UE) n. 936/2012 della Commissione, del 4 ottobre 2012, deve essere interpretato nel senso che esso osta, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, a che un convenuto, al quale sia stata notificata un’ingiunzione di pagamento europea conformemente al regolamento sopra citato, sia legittimato a chiedere il riesame di tale ingiunzione adducendo che il giudice d’origine ha dichiarato per errore la propria competenza sulla base di informazioni asseritamente false fornite dal ricorrente nel modulo di domanda dell’ingiunzione medesima.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.