14.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 302/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Konstantinos Maïstrellis/Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton

(Causa C-222/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 96/34/CE - Accordo quadro sul congedo parentale - Clausola 2, punto 1 - Diritto individuale al congedo parentale per la nascita di un bambino - Normativa nazionale che priva del diritto a un tale congedo il dipendente pubblico la cui moglie non lavora - Direttiva 2006/54/CE - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego - Articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, lettera c) - Condizioni di lavoro - Discriminazione diretta))

(2015/C 302/12)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Konstantinos Maïstrellis

Convenuti: Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton

Dispositivo

Le disposizioni delle direttive 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, e 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che neghi il diritto al congedo parentale a un dipendente pubblico quando la moglie non lavori o non eserciti alcuna professione, a meno che la stessa, a causa di grave malattia o disabilità, venga considerata non in grado di provvedere all’educazione di un bambino.


(1)  GU C 235 del 21.7.2014.