9.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 settembre 2015 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Société de Produits Nestlé SA/Cadbury UK Ltd

(Causa C-215/14) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 3, paragrafo 3 - Nozione di «carattere distintivo acquisito a seguito dell’uso» - Marchio tridimensionale - Wafer ricoperto di cioccolato composto da quattro barrette Kit Kat - Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) - Segno costituito al tempo stesso dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto e da quella necessaria per ottenere un risultato tecnico - Processo di fabbricazione incluso nel risultato tecnico])

(2015/C 371/12)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Société de Produits Nestlé SA

Convenuta: Cadbury UK Ltd

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla registrazione di un segno costituito dalla forma del prodotto in quanto marchio allorché tale forma ricomprende tre caratteristiche essenziali, una delle quali è imposta dalla natura stessa del prodotto e le altre due sono necessarie per ottenere un risultato tecnico, a condizione, tuttavia, che almeno uno degli impedimenti alla registrazione elencati in tale disposizione si applichi pienamente alla forma di cui trattasi.

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sub ii), della direttiva 2008/95, che consente di escludere dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, dev’essere interpretato nel senso che esso riguarda il modo in cui il prodotto di cui trattasi funziona e non si applica al modo in cui esso è fabbricato.

3)

Al fine di ottenere la registrazione di un marchio che ha acquisito un carattere distintivo a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/95, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in quanto parte di un altro marchio registrato o in combinazione con questo, il richiedente la registrazione deve fornire la prova che gli ambienti interessati percepiscono il prodotto o il servizio designato da quell’unico marchio, rispetto a qualsiasi altro marchio eventualmente presente, come proveniente da una determinata impresa.


(1)  GU C 235 del 21.7.2014.