8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/2 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 giugno 2016 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-205/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Trasporto aereo - Regolamento (CEE) n. 95/93 - Assegnazione delle bande orarie negli aeroporti dell’Unione europea - Articolo 4, paragrafo 2 - Indipendenza del coordinatore - Nozione di «parte interessata» - Ente di gestione di un aeroporto - Separazione funzionale - Sistema di finanziamento))
(2016/C 287/02)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e F. Wilman, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e V. Moura Ramos, agenti)
Dispositivo
1) |
Non garantendo l’indipendenza del coordinatore per l’assegnazione delle bande orarie grazie alla separazione funzionale del medesimo da qualsiasi singola parte interessata e non assicurandosi che il sistema di finanziamento delle attività del coordinatore sia tale da garantire lo status indipendente dello stesso, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, nella versione di cui al regolamento (CE) n. 545/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. |
2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |