12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu — Romania) — Silvia Georgiana Câmpean/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, divenuta Serviciul Fiscal Municipal Mediaş, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-200/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Principio di leale cooperazione - Principi di equivalenza e di effettività - Normativa nazionale che stabilisce le modalità di rimborso delle tasse indebitamente riscosse con gli interessi - Esecuzione delle decisioni giurisdizionali vertenti su tali diritti al rimborso derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione - Rimborso rateizzato su un periodo di cinque anni - Rimborso subordinato all’esistenza di fondi percepiti a titolo di una tassa - Impossibilità di procedere ad esecuzione forzata))

(2016/C 335/03)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrente: Silvia Georgiana Câmpean

Convenute: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, divenuta Serviciul Fiscal Municipal Mediaş, Administrația Fondului pentru Mediu

Dispositivo

Il principio di leale collaborazione deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro adotti disposizioni che subordinano il rimborso di un tributo, dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con tale diritto risulti da una tale sentenza, a condizioni che riguardano specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che sarebbero applicate, in mancanza di esse, a tale rimborso. Spetta al giudice del rinvio verificare il rispetto di tale principio nel caso di specie.

Il principio di equivalenza deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro preveda modalità processuali meno favorevoli per le domande di rimborso di una tassa fondate su una violazione del diritto dell’Unione rispetto a quelle applicabili ai ricorsi analoghi fondati su una violazione del diritto interno. Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie al fine di garantire il rispetto di tale principio per quanto riguarda la normativa applicabile alla controversia pendente dinanzi ad esso.

Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che osta ad un sistema di rimborso, comprensivo degli interessi, delle tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione, il cui importo sia stato accertato da decisioni giurisdizionali esecutive, come il sistema di cui al procedimento principale, che prevede una rateizzazione su un periodo di 5 anni del rimborso di tali tasse e che subordina l’esecuzione di tali decisioni alla disponibilità dei fondi percepiti a titolo di un’altra tassa, senza che il singolo abbia la facoltà di imporre alle autorità pubbliche di adempiere i loro obblighi se esse non vi procedono volontariamente. Spetta al giudice del rinvio verificare se una normativa, come quella che sarebbe applicabile al procedimento principale in assenza di un siffatto sistema di rimborso, risponda ai requisiti del principio di effettività.


(1)  GU C 235 del 21.7.2014.