18.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 16/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hovioikeus — Finlandia) — Valev Visnapuu/Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio — Tullihallitus

(Causa C-198/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articoli 34 TFUE e 110 TFUE - Direttiva 94/62/CE - Articoli 1, paragrafo 1, 7 e 15 - Vendita a distanza e trasporto di bevande alcoliche da un altro Stato membro - Accise su taluni imballaggi di bevande - Esenzione in caso di integrazione degli imballaggi in un sistema di deposito cauzionale e di restituzione - Articoli 34 TFUE, 36 TFUE e 37 TFUE - Requisito di un’autorizzazione per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche - Monopolio della vendita al dettaglio di bevande alcoliche - Giustificazione - Tutela della salute))

(2016/C 016/08)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Helsingin hovioikeus

Parti

Ricorrente: Valev Visnapuu

Convenuti: Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio — Tullihallitus

Dispositivo

1)

L’articolo 110 TFUE nonché gli articoli 1, paragrafo 1, 7 e 15 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce un’accisa su taluni imballaggi di bevande ma prevede un’esenzione in caso di integrazione di tali imballaggi in un sistema di restituzione operativo.

2)

Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale un venditore stabilito in un altro Stato membro è assoggettato a un requisito di autorizzazione di vendita al dettaglio per l’importazione di bevande alcoliche a fini di vendita al dettaglio a consumatori residenti nel primo Stato membro, qualora detto venditore provveda al trasporto di tali bevande o ne affidi il trasporto ad un terzo, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, nella specie la tutela della salute e dell’ordine pubblico, che tale obiettivo non possa essere raggiunto con un’efficacia di livello almeno equivalente mediante misure meno restrittive e che tale normativa non costituisca né un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 202 del 30.6.2014.