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24.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 279/14 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Skatteministeriet/DSV Road A/S
(Causa C-187/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articoli 203 e 204 - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 859 - Regime di transito esterno - Nascita dell’obbligazione doganale - Sottrazione o meno al controllo doganale - Inadempimento di un’obbligazione - Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione - Merci rifiutate dal destinatario e rispedite senza essere state presentate all’ufficio doganale - Merci nuovamente sottoposte al regime di transito esterno mediante una nuova dichiarazione - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 168, lettera e) - Detrazione dell’IVA all’importazione da parte del trasportatore))
(2015/C 279/16)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: Skatteministeriet
Convenuti: DSV Road A/S
con l’intervento di: Danske Speditører
Dispositivo
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1) |
L’articolo 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che un’obbligazione doganale non sorge in base a tale articolo per il solo fatto che merci sottoposte ad un regime di transito comunitario esterno, dopo un tentativo di consegna rimasto infruttuoso, siano riportate al porto franco di partenza senza essere state presentate né all’ufficio doganale del luogo di destinazione né all’ufficio doganale del porto franco, se viene accertato che queste stesse merci sono state in seguito trasportate nuovamente verso il loro luogo di destinazione nell’ambito di un secondo regime di transito comunitario esterno regolarmente appurato. Per contro, nell’ipotesi in cui l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e del secondo regime di transito comunitario esterno non possa essere dimostrata, in forza del suddetto articolo sorge un’obbligazione doganale. |
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2) |
L’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, quale modificato dal regolamento n. 1791/2006, in combinato disposto con l’articolo 859 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, deve essere interpretato nel senso che la presentazione tardiva all’ufficio doganale del luogo di destinazione e nell’ambito di un secondo regime di transito comunitario esterno delle merci sottoposte ad un primo regime di transito comunitario esterno costituisce un inadempimento che fa sorgere un’obbligazione doganale, a meno che non siano soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 356, paragrafo 3, 859, secondo trattino, e punto 2, lettera c), di tale regolamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
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3) |
L’articolo 168, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che escluda la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione gravante sul trasportatore che non è né l’importatore né il proprietario delle merci di cui trattasi, ma che ne ha soltanto assicurato il trasporto e il trattamento doganale nell’ambito della sua attività di trasportatore di merci soggetto all’imposta sul valore aggiunto. |