7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/10 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj
(Causa C-183/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 167, 168, 179 e 213 - Riqualificazione di un’operazione, da parte dell’amministrazione tributaria nazionale, come attività economica soggetta a IVA - Principio della certezza del diritto - Principio di tutela del legittimo affidamento - Normativa nazionale che subordina l’esercizio del diritto a detrazione alla registrazione dell’operatore interessato ai fini dell’IVA e alla presentazione di una dichiarazione IVA))
(2015/C 294/12)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Cluj
Parti
Ricorrenti: Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean
Convenuta: Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj
Dispositivo
1) |
I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostano, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a che un’amministrazione tributaria nazionale decida, in esito a un controllo fiscale, di assoggettare alcune operazioni all’imposta sul valore aggiunto e imponga il pagamento di maggiorazioni, a condizione che tale decisione si fondi su norme chiare e precise e che la prassi di tale amministrazione non sia stata idonea a ingenerare, in capo ad un operatore economico prudente e accorto, un ragionevole affidamento sulla non applicazione di tale imposta a operazioni del genere, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare. Le maggiorazioni applicate in tali circostanze devono rispettare il principio di proporzionalità. |
2) |
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, osta, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a una normativa nazionale in forza della quale il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta o assolta a monte su beni e servizi impiegati nell’ambito di operazioni imponibili, è negato al soggetto passivo, il quale deve invece versare l’imposta che avrebbe dovuto percepire, per il solo motivo che non era registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto quando ha effettuato tali operazioni, e ciò fintantoché egli non sia stato debitamente registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione dell’imposta dovuta non sia stata presentata. |