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25.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 145/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 febbraio 2016 — Commissione europea/Ungheria
(Causa C-179/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/123/CE - Articoli da 14 a 16 - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione di servizi - Condizioni di emissione di titoli convenienti sotto il profilo fiscale attribuiti dai datori di lavoro ai propri dipendenti e utilizzabili a fini di alloggio, tempo libero e/o ristorazione - Restrizioni - Monopolio))
(2016/C 145/05)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Tokár ed E. Montaguti, agenti)
Convenuta: Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér e G. Koós, agenti)
Dispositivo
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1) |
Avendo introdotto e mantenuto il sistema della carta per il tempo libero Széchenyi, previsto dal decreto del governo n. 55/2011, del 12 aprile 2011, che disciplina l’emissione e l’utilizzo della carta per il tempo libero Széchenyi, modificato dalla legge n. CLVI, del 21 novembre 2011, recante modifica di talune leggi tributarie e di altri atti affini, l’Ungheria ha violato la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, in quanto:
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2) |
Il sistema dei buoni Erzsébet disciplinato dalla legge n. CLVI, del 21 novembre 2011, e dalla legge n. CIII, del 6 luglio 2012, sul programma Erzsébet è in contrasto con gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, nei limiti in cui tale normativa nazionale stabilisce un monopolio a favore di enti pubblici nell’ambito dell’emissione di buoni che consentono l’acquisto di pasti freddi e che possono essere concessi, in condizioni fiscali favorevoli, dai datori di lavoro ai propri lavoratori dipendenti come benefici in natura. |
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3) |
L’Ungheria è condannata alle spese. |