1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — MedEval — Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH

(Causa C-166/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 89/665/CEE - Principi di effettività e di equivalenza - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici - Termine di ricorso - Normativa nazionale che subordina l’azione di risarcimento alla previa constatazione dell’illegittimità della procedura - Termine di decadenza che inizia a decorrere indipendentemente dalla conoscenza dell’illegittimità da parte del richiedente))

(2016/C 038/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: MedEval — Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH

con l’intervento di: Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich

Dispositivo

Il diritto dell’Unione europea, segnatamente il principio di effettività, osta ad una normativa nazionale che subordina la proposizione di un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento danni per violazione di una norma in materia di appalti pubblici al previo accertamento dell’illegittimità della procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione per mancata previa pubblicazione di un bando di gara, qualora tale azione di accertamento di illegittimità sia soggetta ad un termine di decadenza di sei mesi a partire dal giorno successivo alla data dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, indipendentemente dalla circostanza che colui che propone l’azione fosse o meno in grado di conoscere l’esistenza dell’illegittimità di tale decisione dell’amministrazione aggiudicatrice.


(1)  GU C 282 del 25.8.2014.