14.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 302/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG/Finanzamt Nordenham (C-108/14) e Finanzamt Hamburg-Mitte/Marenave Schiffahrts AG (C-109/14)
(Cause riunite C-108/14 e C-109/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - IVA - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 17 - Diritto alla detrazione - Detrazione parziale - IVA assolta da società holding per l’acquisizione di capitali investiti nelle loro società controllate - Prestazioni di servizi fornite alle società controllate - Società controllate costituite nella forma di società di persone - Articolo 4 - Costituzione di un gruppo di persone che possono essere considerate alla stregua di un unico soggetto passivo - Presupposti - Necessità di un rapporto di subordinazione - Effetto diretto))
(2015/C 302/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrenti: Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG (C-108/14), Finanzamt Hamburg-Mitte (C-109/14)
Convenuti: Finanzamt Nordenham (C-108/14), Marenave Schiffahrts AG (C-109/14)
Dispositivo
1) |
L’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, deve essere interpretato nel senso che:
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2) |
L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/69, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale riservi la possibilità di costituire un raggruppamento di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, quale prevista da tale disposizione, unicamente agli enti dotati di personalità giuridica e legati alla società madre di tale gruppo da un rapporto di subordinazione, a meno che tali due requisiti costituiscano misure necessarie e adeguate al conseguimento degli obiettivi volti a prevenire le prassi o le condotte abusive o a lottare contro la frode o l’evasione fiscali, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
3) |
L’articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/69, non può essere considerato come avente un effetto diretto che consenta ai soggetti passivi di farne valere il beneficio nei confronti del loro Stato membro nel caso in cui la normativa di quest’ultimo non sia compatibile con tale disposizione e non possa essere interpretata in modo conforme a quest’ultima. |