20150731007616592015/C 270/11982014CJC27020150817IT01ITINFO_JUDICIAL20150611101121

Causa C-98/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft e a./Magyar Állam (Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Giochi d’azzardo — Tasse nazionali che gravano sulla gestione di slot machine all’interno di sale da gioco — Normativa nazionale che vieta la gestione delle slot machine fuori dei casinò — Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento — Direttiva 98/34/CE — Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche alla Commissione — Responsabilità dello Stato membro per i danni causati da una normativa contraria al diritto dell’Unione)


C2702015IT1010120150611IT0011101112

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft e a./Magyar Állam

(Causa C-98/14) ( 1 )

«(Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Giochi d’azzardo — Tasse nazionali che gravano sulla gestione di slot machine all’interno di sale da gioco — Normativa nazionale che vieta la gestione delle slot machine fuori dei casinò — Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento — Direttiva 98/34/CE — Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche alla Commissione — Responsabilità dello Stato membro per i danni causati da una normativa contraria al diritto dell’Unione)»

2015/C 270/11Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrenti: Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft, Lixus Szerencsejáték Szervező kft, Lixus Projekt Szerencsejáték Szervező kft, Lixus Invest Szerencsejáték Szervező kft, Megapolis Terminal Szolgáltató kft

Convenuto: Magyar Állam

Dispositivo

1)

Una normativa nazionale, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale, senza prevedere un periodo transitorio, quintuplica l’importo di una tassa forfettaria che grava sulla gestione delle slot machine nelle sale da gioco e istituisce, per di più, una tassa proporzionale che grava su questa stessa attività costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dall’articolo 56 TFUE se e in quanto sia tale da proibire, ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio della libera prestazione del servizio di gestione delle slot machine nelle sale da gioco, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

2)

Una normativa nazionale, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale, senza prevedere né un periodo transitorio né un indennizzo per i gestori di sale da gioco, vieta la gestione delle slot machine fuori dei casinò costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi, garantita dall’articolo 56 TFUE.

3)

Le restrizioni alla libera prestazione dei servizi che possono derivare da normative nazionali, come quelle in questione nel procedimento principale, possono essere giustificate da motivi imperativi d’interesse generale solo se e in quanto il giudice nazionale, in esito a una valutazione globale delle circostanze che hanno accompagnato l’adozione e l’esecuzione di tali normative, concluda nel senso che:

esse perseguono, anzitutto, effettivamente obiettivi relativi alla tutela dei consumatori contro la dipendenza dal gioco e alla lotta contro le attività criminali e fraudolente collegate al gioco; la mera circostanza che una restrizione delle attività di gioco d’azzardo vada accessoriamente a beneficio, tramite un incremento degli introiti fiscali, del bilancio dello Stato membro interessato non osta a che si possa ritenere che tale restrizione persegua anzitutto effettivamente siffatti obiettivi;

esse perseguono questi stessi obiettivi in modo coerente e sistematico, e

esse soddisfano gli obblighi derivanti dai principi generali del diritto dell’Unione, in particolare dai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nonché dal diritto di proprietà.

4)

L’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, quale modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, dev’essere interpretato nel senso che:

le disposizioni di una normativa nazionale che quintuplicano l’importo di una tassa forfettaria che grava sulla gestione delle slot machine nelle sale da gioco e istituiscono, per di più, una tassa proporzionale che grava su questa stessa attività non costituiscono «regole tecniche» ai sensi di detta disposizione, e che

le disposizioni di una normativa nazionale che vietano la gestione delle slot machine fuori dei casinò costituiscono «regole tecniche» ai sensi di detta disposizione, i cui progetti devono costituire oggetto della comunicazione prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della citata direttiva.

5)

L’articolo 56 TFUE ha ad oggetto il conferimento di diritti ai soggetti dell’ordinamento, di modo che la sua violazione da parte di uno Stato membro, ivi compresa quella derivante dall’attività legislativa del medesimo, comporta un diritto per detti soggetti di ottenere da parte di tale Stato membro il risarcimento del danno sofferto a causa di questa violazione, purché detta violazione sia sufficientemente qualificata e sussista un nesso di causalità diretto tra questa stessa violazione e il danno sofferto, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare.

6)

Gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34, quale modificata dalla direttiva 2006/96, non hanno lo scopo di conferire diritti ai soggetti dell’ordinamento, per cui la loro violazione da parte di uno Stato membro non comporta un diritto per detti soggetti di ottenere da parte di tale Stato membro il risarcimento del danno sofferto a causa di questa violazione in base al diritto dell’Unione.

7)

Il fatto che normative nazionali, come quelle in questione nel procedimento principale, riguardino un ambito di competenza degli Stati membri non incide sulle risposte da dare alle questioni proposte dal giudice del rinvio.


( 1 ) GU C 142 del 12.5.2014.