9.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht — Germania) — Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic e a.

(Causa C-67/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Cittadinanza dell’Unione - Parità di trattamento - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 24, paragrafo 2 - Prestazioni di assistenza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articoli 4 e 70 - Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo - Cittadini di uno Stato membro in cerca di occupazione che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro - Esclusione - Mantenimento dello status di lavoratore))

(2015/C 371/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundessozialgericht

Parti

Ricorrente: Jobcenter Berlin Neukölln

Convenuti: Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, Valentina Alimanovic, Valentino Alimanovic

Dispositivo

L’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, e l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di talune «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo», ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, le quali sono altresì costitutive di una «prestazione d’assistenza sociale», ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, i cittadini di altri Stati membri che si trovino nella situazione di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della stessa direttiva, mentre dette prestazioni sono garantite ai cittadini di tale Stato membro che si trovino nella stessa situazione.


(1)  GU C 142 del 12.5.2014.