30.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 107/13 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons — Belgio) — Régie communale autonome du stade Luc Varenne/État belge
(Causa C-55/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 77/388/CEE - IVA - Esenzioni - Articolo 13, parte B, lettera b) - Nozione di «locazione di beni immobili esenti» - Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio - Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario - Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80 % del corrispettivo contrattualmente previsto))
(2015/C 107/16)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Mons
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Régie communale autonome du stade Luc Varenne
Resistente: État belge
Dispositivo
L’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che la concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio sulla base di un contratto che riservi taluni diritti e prerogative al proprietario e preveda la prestazione, da parte di quest’ultimo, di una serie di servizi, segnatamente di servizi di manutenzione, di pulizia e di messa a norma che rappresentino l’80 % del corrispettivo contrattualmente previsto, non costituisce, in linea di principio, una «locazione di beni immobili» ai sensi della menzionata disposizione. Spetta al giudice del rinvio procedere a tale valutazione.