Causa C-52/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung [Rinvio pregiudiziale — Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Articolo 3, paragrafo 1 — Termine di prescrizione — Dies a quo — Irregolarità ripetute — Interruzione della prescrizione — Condizioni — Autorità competente — Persona interessata — Atto avente natura istruttoria o volto a perseguire l’irregolarità — Termine pari al doppio del termine di prescrizione]
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(Causa C-52/14) ( 1 )
«[Rinvio pregiudiziale — Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Articolo 3, paragrafo 1 — Termine di prescrizione — Dies a quo — Irregolarità ripetute — Interruzione della prescrizione — Condizioni — Autorità competente — Persona interessata — Atto avente natura istruttoria o volto a perseguire l’irregolarità — Termine pari al doppio del termine di prescrizione]»
2015/C 270/09Lingua processuale: il tedescoGiudice del rinvio
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
Parti
Ricorrente: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG
Convenuta: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Dispositivo
|
1) |
L’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «autorità competente», ai sensi di tale disposizione, deve essere intesa come l’autorità competente, in base al diritto nazionale, per l’adozione degli atti istruttori o volti a perseguire l’irregolarità di cui trattasi, e che può essere diversa dall’autorità che attribuisce o recupera gli importi indebitamente percepiti a danno degli interessi finanziari dell’Unione europea. |
|
2) |
L’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che atti aventi natura istruttoria o volti a perseguire un’irregolarità sono stati portati a conoscenza della «persona interessata», ai sensi di tale disposizione, quando un insieme di elementi di fatto consenta di concludere che gli atti istruttori o volti a perseguire un’irregolarità sono stati effettivamente portati a conoscenza della persona interessata. Nel caso di una persona giuridica, tale condizione è soddisfatta ove l’atto in questione sia stato effettivamente portato a conoscenza di una persona la cui condotta possa essere ascritta, ai sensi del diritto nazionale, a tale persona giuridica, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
|
3) |
L’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che, per poter essere qualificato come un «atto che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità» ai sensi di tale disposizione, un atto deve delineare con sufficiente precisione le operazioni sulle quali si concentrano i sospetti di irregolarità. Siffatto requisito di precisione non esige, tuttavia, che tale atto menzioni la possibilità dell’imposizione di una sanzione o di una misura amministrativa particolare. Spetta al giudice del rinvio verificare se la relazione di cui trattasi nel procedimento principale soddisfi questo requisito. |
|
4) |
L’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che, per quanto concerne il nesso cronologico da cui tali irregolarità dovrebbero essere collegate per poter costituire un’«irregolarità ripetuta», ai sensi di tale disposizione, è sufficiente che la durata che separa ciascuna irregolarità dalla precedente resti inferiore al termine di prescrizione di cui al primo comma del medesimo paragrafo. Irregolarità come quelle oggetto del procedimento principale, relative al calcolo dei quantitativi di zucchero immagazzinati dal fabbricante, compiute nel corso di campagne di commercializzazioni differenti e che comportano dichiarazioni erronee delle suddette quantità da parte del medesimo fabbricante nonché, per tale ragione, il versamento di importi indebiti a titolo di rimborso delle spese di magazzinaggio, costituiscono, in linea di principio, un’«irregolarità ripetuta», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
|
5) |
L’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che la qualificazione di un insieme di irregolarità come «irregolarità permanente o ripetuta», ai sensi di tale disposizione, non è esclusa nel caso in cui le autorità competenti non abbiano assoggettato la persona interessata a controlli regolari ed accurati. |
|
6) |
L’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che il termine ivi previsto decorre, in caso di irregolarità permanente o ripetuta, a partire dal giorno della cessazione dell’irregolarità, a prescindere dal giorno in cui le autorità nazionali competenti sono venute a conoscenza di tale irregolarità. |
|
7) |
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che gli atti istruttori o volti a perseguire l’irregolarità adottati dall’autorità competente e portati a conoscenza della persona interessata, conformemente al terzo comma di detto paragrafo, non comportano l’effetto di interrompere il termine previsto dal quarto comma del medesimo paragrafo. |
( 1 ) GU C 142 del 12.5.2014.