26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/8 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Francia) — Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon/Utopia SARL
(Causa C-40/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale e tariffa doganale comune - Franchigia dai dazi all’importazione - Animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio - Istituto pubblico o di pubblica utilità o privato autorizzato - Importatore avente come clienti tali istituti - Imballaggi - Gabbie destinate al trasporto di animali))
(2015/C 026/10)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de Cassation
Parti
Ricorrenti: Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon
Convenuta: Utopia SARL
Dispositivo
1) |
L’articolo 60 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che, se gli animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio che un importatore fa entrare nel territorio dell’Unione europea sono destinati ad un istituto pubblico o di pubblica utilità o privato autorizzato, avente come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica, tale importatore, pur non essendo esso stesso un istituto del genere, può godere della franchigia dai dazi all’importazione prevista da tale articolo per questo tipo di merce. |
2) |
La regola generale 5, lettera b), della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell’11 settembre 2003, dev’essere interpretata nel senso che gabbie utilizzate per il trasporto di animali vivi destinati alla ricerca di laboratorio non rientrano nella categoria degli imballaggi che devono essere classificati con le merci che contengono. |