14.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 414/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, già BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz
(Causa C-20/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità - Marchio denominativo - Stessa sequenza di lettere di un marchio anteriore - Aggiunta di un sintagma descrittivo - Sussistenza di un rischio di confusione))
(2015/C 414/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundespatentgericht
Parti
Ricorrente: BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, già BGW Marketing- & Management-Service GmbH
Convenuto: Bodo Scholz
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che, in presenza di prodotti e di servizi identici o simili, per il pubblico di riferimento può sussistere un rischio di confusione tra un marchio anteriore composto da una sequenza di lettere, che ha carattere distintivo e che costituisce l’elemento dominante di tale marchio dotato di media forza identificativa, e un marchio posteriore che riproduce la medesima sequenza di lettere alla quale viene aggiunto un sintagma descrittivo composto da parole le cui iniziali corrispondono alle lettere di tale sequenza, sicché quest’ultima viene percepita da tale pubblico come l’acronimo del suddetto sintagma.