20.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 236/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt Osnabrück

(Causa C-5/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Procedimento incidentale di controllo di costituzionalità - Verifica della conformità di una legge nazionale tanto al diritto dell’Unione quanto alla Costituzione dello Stato membro interessato - Facoltà di un giudice nazionale di adire la Corte di giustizia mediante un rinvio pregiudiziale - Normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare - Direttive 2003/96/CE e 2008/118/CE - Articolo 107 TFUE - Articoli 93 EA, 191 EA e 192 EA))

(2015/C 236/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Osnabrück

Dispositivo

1)

L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, il quale nutra dei dubbi riguardo alla compatibilità di una normativa nazionale tanto con il diritto dell’Unione quanto con la Costituzione dello Stato membro interessato, non è privato della facoltà, né è, eventualmente, dispensato dall’obbligo di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea questioni riguardanti l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione per il fatto che un procedimento incidentale di controllo della costituzionalità di questa medesima normativa è pendente dinanzi al giudice nazionale incaricato di esercitare tale controllo.

2)

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, e l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda la riscossione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità.

3)

L’articolo 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda la riscossione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità.

4)

L’articolo 93, paragrafo 1, EA, l’articolo 191 EA, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, nonché l’articolo 192, paragrafo 2, EA, letto in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, EA e l’articolo 2, lettera d), EA, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda la riscossione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità.


(1)  GU C 85 del 22.3.2014.