20150731005616572015/C 270/0612014CJC27020150817IT01ITINFO_JUDICIAL201506115622

Causa C-1/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Base Company NV, già KPN Group Belgium NV, Mobistar NV/Ministerraad (Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/22/CE — Articoli 4, 9, 13 e 32 — Obblighi di servizio universale e obblighi di natura sociale — Fornitura dell’accesso da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici — Accessibilità delle tariffe — Opzioni tariffarie speciali — Finanziamento degli obblighi di servizio universale — Servizi obbligatori supplementari — Servizi di comunicazione mobile e/o di abbonamento Internet)


C2702015IT520120150611IT00065262

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Base Company NV, già KPN Group Belgium NV, Mobistar NV/Ministerraad

(Causa C-1/14) ( 1 )

«(Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/22/CE — Articoli 4, 9, 13 e 32 — Obblighi di servizio universale e obblighi di natura sociale — Fornitura dell’accesso da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici — Accessibilità delle tariffe — Opzioni tariffarie speciali — Finanziamento degli obblighi di servizio universale — Servizi obbligatori supplementari — Servizi di comunicazione mobile e/o di abbonamento Internet)»

2015/C 270/06Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti

Ricorrenti: Base Company NV, già KPN Group Belgium NV, Mobistar NV

Convenuto: Ministerraad

con l’intervento di: Belgacom NV

Dispositivo

La direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretata nel senso che le tariffe speciali e il meccanismo di finanziamento previsti, rispettivamente, agli articoli 9 e 13, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva si applicano ai servizi di abbonamento Internet che richiedono una connessione a Internet in postazione fissa, ma non ai servizi di comunicazione mobile, compresi i servizi di abbonamento Internet forniti attraverso detti servizi di comunicazione mobile. Qualora questi ultimi servizi siano resi accessibili al pubblico, nel territorio nazionale, come «servizi obbligatori supplementari», ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, il loro finanziamento non può essere garantito, nel diritto nazionale, da un meccanismo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.


( 1 ) GU C 102 del 7.4.2014.