Causa C-1/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Base Company NV, già KPN Group Belgium NV, Mobistar NV/Ministerraad (Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/22/CE — Articoli 4, 9, 13 e 32 — Obblighi di servizio universale e obblighi di natura sociale — Fornitura dell’accesso da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici — Accessibilità delle tariffe — Opzioni tariffarie speciali — Finanziamento degli obblighi di servizio universale — Servizi obbligatori supplementari — Servizi di comunicazione mobile e/o di abbonamento Internet)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Base Company NV, già KPN Group Belgium NV, Mobistar NV/Ministerraad
(Causa C-1/14) ( 1 )
«(Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/22/CE — Articoli 4, 9, 13 e 32 — Obblighi di servizio universale e obblighi di natura sociale — Fornitura dell’accesso da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici — Accessibilità delle tariffe — Opzioni tariffarie speciali — Finanziamento degli obblighi di servizio universale — Servizi obbligatori supplementari — Servizi di comunicazione mobile e/o di abbonamento Internet)»
2015/C 270/06Lingua processuale: il neerlandeseGiudice del rinvio
Grondwettelijk Hof
Parti
Ricorrenti: Base Company NV, già KPN Group Belgium NV, Mobistar NV
Convenuto: Ministerraad
con l’intervento di: Belgacom NV
Dispositivo
La direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretata nel senso che le tariffe speciali e il meccanismo di finanziamento previsti, rispettivamente, agli articoli 9 e 13, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva si applicano ai servizi di abbonamento Internet che richiedono una connessione a Internet in postazione fissa, ma non ai servizi di comunicazione mobile, compresi i servizi di abbonamento Internet forniti attraverso detti servizi di comunicazione mobile. Qualora questi ultimi servizi siano resi accessibili al pubblico, nel territorio nazionale, come «servizi obbligatori supplementari», ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, il loro finanziamento non può essere garantito, nel diritto nazionale, da un meccanismo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.
( 1 ) GU C 102 del 7.4.2014.