Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 maggio 2014 – Unión de Almacenistas de Hierros de España / Commissione
(causa T‑419/13)
«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti due procedimenti spagnoli in materia di concorrenza — Diniego implicito di accesso — Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso — Non luogo a statuire»
1. |
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Silenzio o inerzia di un’istituzione — Equiparazione a una decisione implicita di diniego — Esclusione — Limiti — Mancata risposta a una domanda confermativa entro il termine impartito (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8, §§ 2 e 3) (v. punti 21, 24) |
2. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Interesse ad agire — Ricorso contro una decisione tacita della Commissione di rigetto di una domanda di accesso a documenti — Decisione sostituita in corso di causa da una decisione espressa — Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8, § 3) (v. punti 28, 29, 32) |
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione tacita della Commissione recante diniego di concedere alla ricorrente l’accesso a taluni documenti relativi alla corrispondenza scambiata tra la Commissione e la Comisión Nacional de la Competencia (CNC, commissione nazionale spagnola per la concorrenza) riguardo a due procedimenti nazionali avviati da quest’ultima.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento. |
3) |
La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’Unión de Almacenistas de Hierros de España. |
4) |
La Repubblica federale di Germania e il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese. |