Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 21 maggio 2015 –
APRAM/Commissione
(causa T‑403/13)
«Ricorso di annullamento — Fondo di coesione — Regolamento (CE) n. 1164/94 — Riduzione del contributo finanziario — Mancanza d’incidenza diretta — Irricevibilità»
1. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri — Decisione della Commissione, diretta ad uno Stato membro, che sopprime un contributo finanziario del Fondo di coesione — Decisione che non impone di procedere al recupero delle somme versate presso i beneficiari finali — Insussistenza di un margine discrezionale dello Stato membro interessato in merito al recupero di tali importi derivante dal diritto nazionale — Ricorso proposto dall’ente responsabile della realizzazione del progetto in questione — Assenza d’incidenza diretta — Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 35, 36, 40‑43, 48‑51, 68) |
2. |
Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atti che richiedono misure nazionali di applicazione — Possibilità per le persone fisiche o giuridiche di esperire il rimedio del rinvio pregiudiziale sulla validità — Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva (Art. 4, § 3, TUE; artt. 263, comma 4, TFUE e 267 TFUE) (v. punti 65, 67) |
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2013) 1870 della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa a una riduzione del contributo finanziario del Fondo di coesione per il progetto «Sviluppo delle infrastrutture portuali della regione autonoma di Madera — Porto di Caniçal», Madera, (Portogallo).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 21 maggio 2015 –
APRAM/Commissione
(causa T‑403/13)
«Ricorso di annullamento — Fondo di coesione — Regolamento (CE) n. 1164/94 — Riduzione del contributo finanziario — Mancanza d’incidenza diretta — Irricevibilità»
1. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri — Decisione della Commissione, diretta ad uno Stato membro, che sopprime un contributo finanziario del Fondo di coesione — Decisione che non impone di procedere al recupero delle somme versate presso i beneficiari finali — Insussistenza di un margine discrezionale dello Stato membro interessato in merito al recupero di tali importi derivante dal diritto nazionale — Ricorso proposto dall’ente responsabile della realizzazione del progetto in questione — Assenza d’incidenza diretta — Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 35, 36, 40‑43, 48‑51, 68) |
2. |
Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atti che richiedono misure nazionali di applicazione — Possibilità per le persone fisiche o giuridiche di esperire il rimedio del rinvio pregiudiziale sulla validità — Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva (Art. 4, § 3, TUE; artt. 263, comma 4, TFUE e 267 TFUE) (v. punti 65, 67) |
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2013) 1870 della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa a una riduzione del contributo finanziario del Fondo di coesione per il progetto «Sviluppo delle infrastrutture portuali della regione autonoma di Madera — Porto di Caniçal», Madera, (Portogallo).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |