Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo

Parole chiave

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Identificazione della parte convenuta – Designazione come parte convenuta, senza errore da parte del ricorrente, di un soggetto diverso dall’autore dell’atto impugnato – Irricevibilità – Limiti – Elementi che permettono senza ambiguità l’identificazione della parte convenuta [Art. 263, comma 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, b)] (v. punto 36)

2. Politica economica e monetaria – Politica monetaria – Coordinamento delle politiche monetarie – Riunione informale degli Stati membri la cui moneta è l’euro in seno all’Eurogruppo – Entità autonoma – Imputazione alla Commissione o alla Banca centrale europea delle dichiarazioni adottate – Esclusione (Art. 137 TFUE; protocollo n. 14 allegato ai Trattati UE e FUE) (v. punti 39, 41‑45)

3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Coordinamento delle politiche economiche – Meccanismo europeo di stabilità – Possibilità per la Commissione e la Banca centrale europea di esercitare competenze di controllo – Esclusione (Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, artt. 1, 2 e 32, § 2) (v. punti 47, 48)

4. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione di tali effetti in base alla sostanza dell’atto – Dichiarazioni adottate dall’Eurogruppo – Esclusione (Art. 137 TFUE e 263, § 1, TFUE; protocollo n. 14 allegato ai Trattati UE e FUE) (v. punti 51‑53, 60)

5. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punto 64)

Oggetto della causa

Oggetto

Domanda di annullamento della dichiarazione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013 concernente, in particolare, la ristrutturazione del settore bancario a Cipro.

Dispositivo

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) Il sig. Petros Chatzithoma e la sig.ra Elenitsa Chatzithoma sono condannati a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE).


Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2014 – Chatzithoma / Commissione e BCE

(causa T‑329/13)

«Ricorso di annullamento — Programma di sostegno alla stabilità a Cipro — Dichiarazione dell’Eurogruppo concernente la ristrutturazione del settore bancario a Cipro — Designazione erronea della parte convenuta nel ricorso — Irricevibilità»

1. 

Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Identificazione della parte convenuta — Designazione come parte convenuta, senza errore da parte del ricorrente, di un soggetto diverso dall’autore dell’atto impugnato — Irricevibilità — Limiti — Elementi che permettono senza ambiguità l’identificazione della parte convenuta [Art. 263, comma 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, b)] (v. punto 36)

2. 

Politica economica e monetaria — Politica monetaria — Coordinamento delle politiche monetarie — Riunione informale degli Stati membri la cui moneta è l’euro in seno all’Eurogruppo — Entità autonoma — Imputazione alla Commissione o alla Banca centrale europea delle dichiarazioni adottate — Esclusione (Art. 137 TFUE; protocollo n. 14 allegato ai Trattati UE e FUE) (v. punti 39, 41‑45)

3. 

Politica economica e monetaria — Politica economica — Coordinamento delle politiche economiche — Meccanismo europeo di stabilità — Possibilità per la Commissione e la Banca centrale europea di esercitare competenze di controllo — Esclusione (Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, artt. 1, 2 e 32, § 2) (v. punti 47, 48)

4. 

Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Valutazione di tali effetti in base alla sostanza dell’atto — Dichiarazioni adottate dall’Eurogruppo — Esclusione (Art. 137 TFUE e 263, § 1, TFUE; protocollo n. 14 allegato ai Trattati UE e FUE) (v. punti 51‑53, 60)

5. 

Ricorso di annullamento — Competenza del giudice dell’Unione — Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa — Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punto 64)

Oggetto

Domanda di annullamento della dichiarazione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013 concernente, in particolare, la ristrutturazione del settore bancario a Cipro.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) 

Il sig. Petros Chatzithoma e la sig.ra Elenitsa Chatzithoma sono condannati a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE).