22.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 85/20


Ricorso proposto il 13 dicembre 2013 — AEMN/Parlamento

(Causa T-678/13)

2014/C 85/35

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alliance européenne des mouvements nationaux (AEMN) (Matzenheim, Francia) (rappresentante: J.-P. Le Moigne, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione n. 110655 del Parlamento europeo del 14 ottobre 2013, che ha fissato a EUR 186 292,12 lo stanziamento definitivo accordato dal Parlamento europeo all’Alliance Européenne des Mouvements Nationaux per l’anno 2012 e di conseguenza ha deciso che l’Alliance Européenne des Mouvements Nationaux doveva rimborsare l’importo di EUR 45 476,00, tenuto conto del fatto che era già stata attribuita all’associazione ricorrente la somma di EUR 231 412,80;

Condannare il Parlamento europeo all’integralità delle spese e a versare a tal titolo all’Alliance Européenne des Mouvements Nationaux la somma di EUR 20 000,00.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull’incompetenza dell’autore dell’atto, il cui firmatario non avrebbe disposto di alcuna delega ad adottare, firmare e notificare la decisione impugnata;

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali, in quanto il Parlamento non avrebbe dato alla parte ricorrente la possibilità di prendere posizione sulle irregolarità constatate;

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione di legge, in quanto:

i conferimenti in natura sarebbero una forma regolare di finanziamento;

la parte ricorrente avrebbe subito un trattamento del suo bilancio discriminatorio rispetto agli altri partiti politici europei;

non sarebbe stato rispettato il diritto ad essere sentiti prima dell’adozione di un provvedimento individuale sfavorevole.

4)

Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere, in quanto il Parlamento si sarebbe avvalso di taluni vincoli finanziari per limitare l’azione di un partito politico del quale un certo numero di suoi membri non condividono gli ideali.