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1.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 61/11 |
Impugnazione proposta il 10 dicembre 2013 da BP avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 settembre 2013, causa F-38/12, BP/FRA
(Causa T-658/13 P)
2014/C 61/20
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BP (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: L.Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Controinteressata nel procedimento: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 30 settembre 2013, F-38/12; |
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di conseguenza, annullare la decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente e di trasferirla ad un altro servizio, datata 27 febbraio 2012; condannare la convenuta a risarcire al ricorrente il danno materiale stimato in un importo mensile di EUR 1 320 a decorrere dal settembre 2012, maggiorato dell’interesse di mora calcolato al tasso di riferimento della Banca centrale europea, aumentato di due punti; condannare la convenuta al risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente stimato ex aequo et bono in EUR 50 000; e |
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condannare la convenuta alle spese del procedimento di primo grado e d’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sulla decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla decisione di riassegnazione
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3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 87, paragrafo 2 e 88 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica quanto alle spese e violazione dell’obbligo di motivazione. |