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8.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/24 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2013 — TrekStor/UAMI — MSI Technology (MovieStation)
(Causa T-636/13)
2014/C 39/42
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentante: O. Spieker, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MSI Technology GmbH (Francoforte sul Meno, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 27 settembre 2013 (procedimento R 1914/2012-4), nel senso di rigettare la richiesta della richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario «MovieStation» del 20 giugno 2011, e di condannarla alle spese relative a tale richiesta; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «MovieStation» per prodotti della classe 9 — Marchio comunitario n. 5 743 257.
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la MSI Technology GmbH.
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento n. 207/2009.
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio di cui trattasi.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.