1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/16 |
Ricorso proposto il 29 novembre 2013 — Raffinerie Heide/Commissione
(Causa T-631/13)
2014/C 31/28
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Raffinerie Heide GmbH (Hemmingstedt, Germania) (rappresentante: U. Karpenstein, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare la nullità della decisione della Commissione 2013/448/UE, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27), nella parte in cui, all’articolo 1, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato I, lettera A), respinge la registrazione della ricorrente nell’elenco di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE nonché l’assegnazione di quote di emissione provvisorie gratuite all’impianto della medesima recante il codice DE000000000000010; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi.
1) |
Primo motivo: mancato esercizio del potere discrezionale Nell’ambito di tale motivo la ricorrente fa valere, tra l’altro, che il sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra per il terzo periodo di scambio (dal 2013 al 2020) non esclude assegnazioni di quote per circostanze eccezionali e non dispensa la Commissione dal prendere in considerazione nelle proprie decisioni i diritti fondamentali delle imprese e il principio di proporzionalità. La Commissione non ne ha tenuto conto, violando, in tal modo, il potere discrezionale concessole dal diritto dell’Unione. |
2) |
Secondo motivo: violazione dei diritti fondamentali della ricorrente Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il rigetto del quantitativo di quote di emissione assegnabili richiesto dalle autorità nazionali competenti viola i diritti fondamentali che le derivano dagli articoli 17 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché il principio di proporzionalità. Pretendere dalla ricorrente l’assegnazione di un minor numero di quote integrerebbe una difficoltà manifestamente sproporzionata ed estranea alla direttiva 2003/87/CE. La creazione di una situazione di rischio per l’esistenza di imprese come quella della ricorrente non è né idonea né necessaria o adeguata ai fini della realizzazione degli obiettivi della direttiva. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).