1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 31/15


Ricorso proposto il 28 novembre 2013 — DK Recycling und Roheisen/Commissione

(Causa T-630/13)

2014/C 31/27

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DK Recycling und Roheisen GmbH (Duisburg, Germania) (rappresentante: S. Altenschmidt, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2013) 5666] (GU L 240, pag. 27), nella parte in cui respinge la registrazione degli impianti menzionati all’allegato I, lettere A) e D), con i codici identificativi DE000000000001320 e DE-new-14220-0045 nell’elenco — trasmesso dalla Germania alla Commissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE — di impianti disciplinati da detta direttiva e l’assegnazione a titolo gratuito ai medesimi di quantitativi annui provvisori di quote di emissione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce sostanzialmente quanto segue:

La decisione impugnata, nella parte relativa alla ricorrente, viola la direttiva 2003/87/CE e la decisione 2011/278/UE (2). Inoltre, essa è incompatibile con il principio di proporzionalità e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e non è nemmeno debitamente motivata.

Nella misura in cui il rifiuto di assegnare a titolo gratuito quote di emissione agli impianti della ricorrente si basa sul fatto che la Germania aveva assegnato loro provvisoriamente a titolo gratuito quote di emissione come compensazione per le difficoltà opposte, la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto ritiene la Commissione, tale assegnazione non è contraria alla decisione 2011/278. In ogni caso, sarebbe ben possibile un’assegnazione speciale per circostanze eccezionali in compensazione di oneri sproporzionati, come conseguenza del commercio di quote di emissione, in forza delle garanzie offerte dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare dei diritti alla libera impresa e alla proprietà, e del principio di proporzionalità.

Nella misura in cui il rifiuto di assegnare a titolo gratuito quote di emissione agli impianti della ricorrente si basa sul fatto che la Germania aveva assegnato loro provvisoriamente a titolo gratuito quote di emissione per la produzione di concentrato di zinco nell’altoforno della ricorrente sulla base di un sottoimpianto con emissioni di processo, la ricorrente è dell’avviso che la decisione impugnata contrasti con la decisione 2011/278 e che la sua motivazione sia contraddittoria e insufficiente.

Infine, la ricorrente eccepisce una violazione dell’obbligo di buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Prima di adottare la decisione non è stata data alla ricorrente alcuna possibilità di manifestare la propria posizione.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

(2)  Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (notificata con il numero C(2011) 2772) (GU L 130, pag. 1).