21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/18 |
Ricorso proposto il 21 ottobre 2013 — MHCS/UAMI — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)
(Causa T-555/13)
2013/C 377/41
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: MHCS (Épernay, Francia) (rappresentanti: P. Boutron, N. Moya Fernández e L.-É. Balleydier, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Compañía Vinícola del Norte de España, SA (La Guardia, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 agosto 2013, procedimento R 2588/2011-2; |
— |
accogliere la domanda di marchio comunitario n. 8 837 379 per il marchio denominativo «ICE IMPERIAL» per prodotti della classe 33; |
— |
condannare il convenuto e l’interveniente alle spese del presente procedimento nonché alle spese sostenute nel procedimento dinanzi all’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ICE IMPERIAL» per prodotti e servizi delle classi 32, 33 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 8 837 379
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione di marchio comunitario n. 237 875 del marchio figurativo per «tutti i tipi di vino tranne vino spumante e sherry» della classe 33; la registrazione di marchio spagnolo n. 95 020 del marchio figurativo per «qualsiasi tipo di vino tranne vino spumante e vino sherry» della classe 33; la registrazione di marchio spagnolo n. 1 508 304 del marchio denominativo «IMPERIAL» per «vini» della classe 33
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti controversi
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento sul marchio comunitario e della Regola 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995.