23.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/67


Ricorso proposto il 2 ottobre 2013 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-542/13)

2013/C 344/123

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: J. Langer e M. Bulterman, in qualità di agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 18 luglio 2013, C(2013) 4474 def. relativa alla non applicazione di talune disposizioni della decisione dell’8 giugno 2012 del Regno dei Paesi Bassi recante disposizioni attuative relativamente alla liberalizzazione del traffico ferroviario internazionale di persone;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha scorrettamente basato la decisione controversa sull’articolo 61 della direttiva 2012/34/UE (1). Il ricorrente afferma che, nel caso in cui la Commissione non concordasse con le modalità di trasposizione della direttiva adottate dal legislatore dei Paesi Bassi, essa può richiamarsi al disposto dell’articolo 258 TFUE.

2)

Secondo motivo, vertente su di una violazione del principio del diritto alla difesa, il principio di tutela del legittimo affidamento e il principio di leale collaborazione, in quanto la Commissione, dopo lo svolgimento del progetto «UE Pilot» (2), ha dichiarato inapplicabili sulla base dell’articolo 61 della direttiva 2120/34/UE disposizioni della legislazione dei Paesi Bassi. Il ricorrente sostiene che, nel rispondere alle domande della Commissione nel contesto del progetto «UE Pilot», ha ragionevolmente potuto presupporre che le informazioni trasmesse sarebbero state utilizzate dalla Commissione esclusivamente nell’ambito (a scopo preventivo) di una procedura d’infrazione.

3)

Terzo motivo, vertente sulla carenza di motivazione e sull’errata interpretazione della direttiva 2012/34/UE in quanto si è assunto che i criteri per «stabili[re] (…) la finalità principale del servizio» ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva non possano essere previamente determinati, e che spetta all’organismo di regolamentazione fissare i criteri per «l’equilibrio economico» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2.


(1)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343, pag. 32).

(2)  V. comunicazione della Commissione «Un’Europa dei risultati — applicazione del diritto comunitario» (COM(2007) 502 def.).