14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 367/33


Ricorso proposto il 4 ottobre 2013 — Roeckl Sporthandschuhe/UAMI — Roeckl Handschuhe & Accessoires (Rappresentazione di una mano)

(Causa T-537/13)

2013/C 367/58

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: O. Baumann, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG (Monaco di Baviera, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 22 luglio 2013, nella parte in cui, con la medesima, è stato parzialmente accolto il ricorso della controinteressata ed è stata respinta la domanda di registrazione di marchio comunitario per i prodotti della classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, nonché articoli in queste materie, in particolare portamonete, portafogli, portachiavi, compresi nella classe 18» e della classe 25: «Abbigliamento, in particolare guanti, compresi nella classe 25»;

condannare la controinteressata al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso, e condannare il convenuto (UAMI) a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che rappresenta una mano, per prodotti delle classi 18, 25 e 28 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 6 961 965

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo comunitario ed il marchio figurativo tedesco «Roeckl», contenenti la rappresentazione di una mano, per prodotti delle classi 18 e 25

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione della divisione d’opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.