14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/32 |
Ricorso proposto il 30 settembre 2013 — Kenzo/UAMI — Tsujimoto (KENZO ESTATE)
(Causa T-528/13)
2013/C 367/56
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kenzo (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata nella parte in cui questa ha accordato la registrazione internazionale n. 1016724 che designa l’Unione europea al marchio «Kenzo Estate» per: «Olio d’oliva (alimentare); olio di vinacciolo (alimentare); oli e grassi alimentari; uva passa; frutta e verdura trasformata; verdura congelata; frutta congelata; legumi crudi; prodotti a base di carne trasformata; frutti di mare trasformati» della classe 29; «Prodotti di pasticceria, pane e panini; aceto di vino; olio da condimento; condimenti (diversi da spezie); spezie; sandwich; pizze; hot dog (sandwich); torte di carne; ravioli» della classe 30; e «Uva (fresca); olive (fresche); frutta (fresca); verdure (fresche); semi e bulbi» della classe 31; |
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condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento; |
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condannare Kenzo Tsujimoto alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KENZO ESTATE», per prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31, 35, 41 e 43 — registrazione internazionale n. W 1 016 724
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio comunitario «KENZO», per prodotti delle classi 3, 18 e 25
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.