16.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 336/27 |
Ricorso proposto il 6 settembre 2013 — Systran/Commissione
(Causa T-481/13)
2013/C 336/57
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Systran SA (Parigi, Francia) (rappresentante: J. Hoss, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare le decisioni del 5 luglio 2013 e del 21 agosto 2013 adottate dalla Commissione europea ovvero dall’Unione europea; |
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condannare la Commissione europea e l’Unione europea al pagamento integrale delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni con le quali la Commissione procede, a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C-103/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta), al recupero degli interessi compensativi aumentati degli interessi di mora a partire dal 19 agosto 2013 sull’importo che la Commissione aveva pagato alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno a seguito della sentenza del Tribunale del 16 settembre 2010, Systran e Systran Luxembourg/Commissione (T-19/07, Racc. pag. II-6083), annullata dalla sentenza della Corte.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione ad adottare le decisioni impugnate, in quanto la Commissione non sarebbe competente ad attribuire interessi compensativi a se stessa, potendo tali interessi essere concessi soltanto da un giudice, atteso che essi sarebbero volti al risarcimento di un danno risultante dall’inadempimento delle proprie obbligazioni ad opera di una delle parti. La ricorrente sostiene che l’allocazione di interessi compensativi non si inserisce nella liquidazione degli effetti di una sentenza pronunciata dalla Corte. |
2) |
Secondo motivo, vertente su una violazione dei principi generali del diritto europeo, con riferimento tanto alla concessione di interessi quanto al principio generale di divieto di arricchimento senza causa. La ricorrente fa valere che:
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3) |
Terzo motivo, vertente su uno sviamento di potere in cui è incorsa la Commissione, dato che quest’ultima non potrebbe basarsi sull’articolo 299 TFUE per richiedere il pagamento di interessi compensativi in assenza di una base giuridica che le attribuisca tale competenza e di una decisione giudiziaria che condanni la ricorrente al loro pagamento. |