12.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 298/10 |
Ricorso proposto il 21 agosto 2013 — Sea Handling/Commissione
(Causa T-456/13)
2013/C 298/17
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Sea Handling SpA (Somma Lombardo, Italia) (rappresentanti: B. Nascimbene e M. Merola, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata, con cui la Commissione ha negato a SEA Handling S.p.A. l’accesso ai documenti di cui all’istanza del 27 febbraio 2013; |
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ordinare alla Commissione di esibire alla Ricorrente i documenti richiesti; |
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condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione che rifiuta l’accesso della ricorrente a dei documenti in possesso della Convenuta riguardanti il procedimento amministrativo che aveva portato all’adozione della decisione della Commissione del 19 dicembre 2012, relativa agli aumenti di capitale posti in essere dalla società SEA S.p.A. a favore di SEA Handling (procedimento SA.21420 — Italia/SEA Handling).
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1) |
Primo motivo, vertente su violazioni di ordine procedurale.
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, n. 2, del Regolamento n. 1049/2001.
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3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 4, n. 2, del Regolamento n. 1049/2001.
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4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, n. 6, del Regolamento n. 1049/2001 e del principio di proporzionalità.
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5) |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, nn. 2 e 3, del Regolamento n. 1049/2001 e del principio di proporzionalità, anche in relazione all’articolo 42 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea.
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