21.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/25


Ricorso proposto il 5 agosto 2013 — T & L Sugars and Sidul Açúcares/Commissione

(Causa T-411/13)

2013/C 274/42

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: T & L Sugars Ltd (Londra, Regno Unito); e Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portogallo (rappresentanti: D. Waelbroeck, avvocato, e D. Slater, procuratore)

Convenuta: Commissione europea e Unione europea, rappresentata nella fattispecie dalla Commissione europea.

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare taluni regolamenti della Commissione che pongono le imprese di raffinazione dello zucchero di canna in una situazione di svantaggio concorrenziale, e segnatamente: (i) i regolamenti n. 505/2013 (1) e n. 629/2013 (2), che istituiscono misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012-2013; (ii) i regolamenti n. 574/2013 (3) e n. 677/2013 (4), recanti fissazione di un coefficiente di attribuzione relativo ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze; e (iii) il regolamento n. 460/2013 (5), relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la terza gara parziale, nonché il regolamento n. 542/2013 (6), relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la quarta gara parziale; e dichiarare ammissibile e fondata l’eccezione di illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nei confronti del regolamento (UE) n. 36/2013 (7), relativo all’apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero dei codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10 a un dazio doganale ridotto;

in alternativa, dichiarare ammissibile e fondata l’eccezione di illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nei confronti dei regolamenti (UE) n. 505/2013 e n. 629/2013;

dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, dell’articolo 186, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007 (8) (il «regolamento di rifusione»), nella parte in cui esso non dà corretta attuazione alle disposizioni rilevanti del regolamento (CE) n. 318/2006 (9);

condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, a risarcire tutti i danni subiti dalle ricorrenti in conseguenza della violazione, da parte della Commissione, degli obblighi ad essa incombenti, e fissare l’importo di tale risarcimento per il danno sofferto dalle ricorrenti, nel periodo compreso tra il 1o aprile 2013 e il 30 giugno 2013, a EUR 42 261 036, maggiorato delle perdite correnti subite dalle ricorrenti dopo tale data o fissare qualsiasi altro importo corrispondente al pregiudizio che le ricorrenti hanno subito o subiranno, e che sarà quantificato nel corso del presente procedimento, in particolare per tenere in debito conto danni futuri, fermo restando che a tutti gli importi summenzionati devono essere aggiunti gli interessi dalla data della pronuncia della sentenza del Tribunale fino all’effettuazione del pagamento; e

condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono ricorrenti deducono otto motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, in quanto, da un lato, i regolamenti (UE) n. 505/2013 e 629/2013 dispongono un prelievo sulle eccedenze fisso, generalmente applicabile, di EUR 177 e EUR 148 per tonnellata — vale a dire meno della metà dei consueti EUR 500 per tonnellata — applicato ad un quantitativo specifico di zucchero (un totale di 300 000 tonnellate), equamente diviso solo tra ricorrenti trasformatori di barbabietole da zucchero. Dall’altro lato, il regolamento (UE) n. 36/2013 dispone un dazio doganale ignoto e non prevedibile, applicabile solamente ai vincitori dell’asta (che possono essere raffinatori di canna da zucchero, trasformatori di barbabietole da zucchero o qualsiasi altro terzo) e per un importo complessivo non specificato.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento di rifusione e sull’assenza di un fondamento giuridico adeguato, posto che, relativamente ai regolamenti (UE) n. 505/2013 e n. 629/2013, la Commissione non ha alcun potere di aumentare le quote, ed è invece obbligata ad imporre prelievi elevati e dissuasivi sull’immissione di zucchero fuori quota nel mercato dell’Unione. Per quanto concerne le aste d’imposta, la Commissione chiaramente non ha mandato o potere per imporre una misura di tal genere, mai prevista dalla normativa di base.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, in quanto la Commissione ha creato un sistema in cui i dazi doganali non sono prevedibili e stabiliti in applicazione di criteri coerenti e oggettivi, ma sono piuttosto determinati dalla volontà soggettiva di pagare (per di più, di soggetti sottoposti a pressioni ed incentivi molto diversi al riguardo), senza una reale connessione con i prodotti effettivamente importati.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione avrebbe facilmente potuto adottare, per far fronte alla scarsità di approvvigionamenti, misure meno restrittive, che non sarebbero state prese esclusivamente a scapito delle raffinerie importatrici.

5)

Quinto motivo, vertente su una violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto le ricorrenti sono state indotte ad attendersi legittimamente che la Commissione avrebbe utilizzato gli strumenti messi a disposizione dal regolamento n. 1234/2007 per ripristinare la disponibilità degli approvvigionamenti di zucchero grezzo di canna destinato alla raffinazione. Le ricorrenti sono state altresì indotte ad attendersi legittimamente che la Commissione avrebbe preservato l’equilibrio tra raffinerie importatrici e produttori di zucchero nazionali.

6)

Sesto motivo, vertente su una violazione dei principi di diligenza e di buona amministrazione, in quanto, nella gestione del mercato dello zucchero, la Commissione ha ripetutamente commesso errori e contraddizioni fondamentali, che evidenziano quantomeno una mancanza di comprensione dei meccanismi di base del mercato. Ad esempio il suo bilancio — che costituisce uno degli strumenti principali per il contenuto e il calendario dell’intervento sul mercato — presentava errori grossolani ed era basato su un metodo errato. Per di più, le misure adottate dalla Commissione erano manifestamente inadeguate alla luce della scarsità degli approvvigionamenti.

7)

Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 39 TFUE, posto che la Commissione non ha raggiunto due degli obiettivi stabiliti da tale articolo.

8)

Ottavo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (UE) n. 1006/2011 (10), in quanto i dazi applicati allo zucchero bianco sono in effetti solo appena più elevati di quelli applicati allo zucchero grezzo, con una differenza di circa EUR 20 per tonnellata. Ciò è in netto contrasto con la differenza di EUR 80 tra il dazio all’importazione standard per lo zucchero raffinato (EUR 419) e quello per lo zucchero grezzo di canna destinato alla raffinazione (EUR 339), stabiliti nel regolamento della Commissione n. 1006/2011.

Inoltre, a sostegno dell’azione di risarcimento danni, le ricorrenti deducono che la Commissione, astenendosi dall’agire ed agendo in maniera inadeguata, ha ecceduto in modo grave e manifesto i limiti del potere discrezionale conferitole dal regolamento n. 1234/2007. Per di più, la mancata adozione di misure adeguate da parte della Commissione costituisce una manifesta violazione di una norma giuridica «preordinata a conferire diritti ai singoli». La Commissione ha, in particolare, violato i principi generali dell’UE della certezza del diritto, di non discriminazione, di proporzionalità, del legittimo affidamento e l’obbligo di diligenza e di buona amministrazione.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2013 della Commissione, del 31 maggio 2013, che istituisce ulteriori misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012-2013 (GU L 147 pag. 3).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 629/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che istituisce ulteriori misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012-2013 (GU L 179, pag. 55).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 574/2013 della Commissione, del 19 giugno 2013, recante fissazione di un coefficiente di attribuzione relativo ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013 (GU L 168, pag. 29).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 677/2013 della Commissione, del 16 luglio 2013, recante fissazione di un coefficiente di attribuzione relativo ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013 (GU L 194, pag. 5).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 460/2013 della Commissione, del 16 maggio 2013, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la terza gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 (GU L 133, pag. 20)

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2013 della Commissione, del 13 giugno 2013, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la quarta gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 (GU L 162, pag. 7).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013, relativo all’apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero dei codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10 a un dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2012/2013 (GU L 16, pag. 7).

(8)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU L 299, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58, pag. 1)

(10)  Regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282, pag. 1).