7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/44


Ricorso proposto il 4 luglio 2013 — easyJet Airline/Commissione

(Causa T-355/13)

2013/C 260/79

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: easyJet Airline Co. Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M.J. Werner e R. Marian, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2013) 2727 def. del 3 maggio 2013 nel caso COMP/39.869-easyet/Schipol; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è viziata da errore di diritto [errata interpretazione delle disposizioni dell’articolo 13 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (1)] in combinazione con un manifesto errore di valutazione (conclusione erronea che il procedimento nazionale nei Paesi Bassi equivaleva ad un trattamento del caso dinanzi ad un’autorità nazionale della concorrenza).

2)

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata viola un requisito procedurale essenziale, in quanto essa non contiene una adeguata motivazione del suo rigetto. Inoltre, la Commissione non ha esaminato tutti gli elementi di fatto e di diritto ad essa sottoposti dalla ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).