31.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/33


Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Chatzithoma e Chatzithoma/Commissione e Banca centrale europea

(Causa T-329/13)

2013/C 252/56

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Petros Chatzithoma (Lefkosia, Cipro) e Elenitsa Chatzithoma (Lefkosia, Cipro) (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati).

Convenute: Banca centrale europea e Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il loro ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013, diventata definitiva con la decisione del governatore della Banca centrale di Cipro, in qualità di esponente e/o rappresentante del Sistema europeo delle banche centrali della Banca centrale europea, del 29 marzo 2013, KDP [kanonistiki diokitiki praxi; atto regolamentare] 104/2013, con cui è stata decisa la «vendita di determinati prodotti» della Cyprus Popular Bank Public Co Ltd e la quale costituisce in sostanza una decisione comune della Banca centrale europea e della Commissione europea;

in subordine, dichiarare che la decisione dell’Eurogruppo, menzionata supra, costituisce in sostanza una decisione della Banca centrale europea e/o una decisione adottata congiuntamente con la Commissione europea qualsivoglia sia la sua forma.

condannare la Banca centrale europea e/o la Commissione europea alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è nulla in quanto oltrepassa i poteri attribuiti dal Trattato dell’Unione europea alla Banca centrale europea nonché alla Commissione europea e quindi i due organi l’hanno adottata eccedendo i propri poteri.

2)

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata viola il diritto di proprietà garantito dall’articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dall’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, come confermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3)

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è manifestamente infondata e priva di base giuridica e contrasta con il principio di proporzionalità.

4)

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata si pone altresì in contrasto con i principi giuridici generalmente accettati che discendono dal diritto dell’Unione europea e anche col principio secondo il quale nessuno può invocare una propria omissione per trarne profitto e/o regolarizzare un comportamento ingiusto e/o illegittimo.