3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 226/23


Ricorso proposto il 12 giugno 2013 — Portogallo/Commissione

(Causa T-314/13)

(2013/C 226/32)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, agente, M. Gorjão Henriques e J. da Silva Sampaio, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 1 e 2 della decisione della Commissione europea C(2013) 1870 def.;

dichiarare l’inapplicabilità al caso di specie del regolamento (CE) n. 16/2003 (1), e, in concreto, del suo articolo 7, per violazione di formalità sostanziali, violazione del regolamento (CE) n. 1164/94 (2) o, in ogni caso, dei principi generali di diritto vigenti nell’ordinamento giuridico dell’UE;

dichiarare che la Commissione europea è tenuta a procedere al pagamento del saldo rimanente;

in subordine:

a)

dichiarare la prescrizione del procedimento di recupero degli importi già versati e del diritto alla trattenuta del saldo non ancora versato;

b)

dichiarare l’obbligo di riduzione della rettifica effettuata dalla Commissione europea in relazione alle eventuali irregolarità che determinano il mancato pagamento integrale del saldo e il recupero integrale delle spese versate successivamente al 3 giugno 2003 ma fatturate tra il giugno del 2002 e il febbraio del 2003;

in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce cinque motivi di ricorso:

1)

Primo motivo: illegittimità del regolamento (CE) n. 16/2003 per violazione di formalità sostanziali e violazione di norma di rango superiore

Il regolamento (CE) n. 16/2003 è illegittimo poiché non è stato adottato dal collegio dei commissari né a titolo del procedimento di autorizzazione, né del procedimento scritto o di un altro procedimento semplificato conforme al regolamento interno della Commissione europea (3), nella versione in vigore alla data di adozione del citato regolamento, e in quanto esso non ha rispettato l’articolo 18 del regolamento interno della Commissione in vigore alla data della sua adozione e nella misura in cui la Commissione ha interpretato l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 16/2003 in modo contrario al regolamento (CE) n. 1164/94.

2)

Secondo motivo: violazione delle norme europee relative all’ammissibilità delle spese

La decisione impugnata viola norme giuridiche di applicazione del Trattato, in particolare per quanto riguarda la questione se le spese versate successivamente e durante l’inizio del periodo di ammissibilità, sebbene fatturate prima di tale periodo, costituiscano spese ammissibili al finanziamento europeo.

3)

Terzo motivo: violazione dei principi di legittimo affidamento, della certezza del diritto e dell’obbligo dell’amministrazione di rispettare i propri atti

La Commissione europea ha costantemente interpretato la norma in questione nel senso sostenuto dalla Repubblica portoghese.

L’interpretazione di cui trattasi proveniva da fonti autorizzate della Commissione europea ed era stata comunicata alla Repubblica portoghese nonché agli altri Stati membri; il suo contenuto era, chiaramente, tale che la Repubblica portoghese poteva legittimamente aspettarsi che le fatture ricevute precedentemente, e pagate successivamente, alla presentazione della richiesta di pagamento completo alla Commissione europea fossero ammissibili.

L’imposizione dell’interpretazione che la Commissione sostiene attualmente viola manifestamente il principio della certezza del diritto, imponendo oneri finanziari sostanziali alla Repubblica Portoghese, anche qualora tale interpretazione non fosse certa né prevedibile.

4)

Quarto motivo, in subordine: violazione del principio di proporzionalità

Sebbene sia vero che, ai sensi dell’articolo H dell’allegato II al regolamento (CE) n. 1164/94, la Commissione europea può effettuare le rettifiche finanziarie che ritiene necessarie e che possono comportare la soppressione totale o parziale dell’aiuto concesso per il progetto, essa deve rispettare il principio di proporzionalità, tenendo conto delle circostanze del caso concreto, come il tipo di irregolarità e la portata del possibile impatto finanziario delle eventuali lacune dei sistemi di gestione o di controllo. Al riguardo, non si capisce come si possa prevedere una soppressione totale dei contributi concessi, in quanto le rettifiche del 100 % si applicano solo se le lacune nei sistemi di gestione e di controllo sono talmente significative, o l’irregolarità accertata è così grave, da costituire un’inosservanza totale delle norme comunitarie, di modo che tutti i pagamenti risultano irregolari.

Le difficoltà interpretative sono un fattore decisivo di attenuazione che dovrebbe essere sempre preso in considerazione dalla Commissione europea. Alla luce delle circostanze descritte, esistono misure meno restrittive — come l’applicazione di un tasso ridotto o addirittura la rinuncia a qualunque rettifica — che consentono di raggiungere l’obiettivo perseguito.

5)

Quinto motivo, in subordine: prescrizione

In ogni caso, le spese anteriori al 3 giugno 2003 si sarebbero già prescritte, poiché l’ultima fattura risale al 28 febbraio 2003, tre mesi e due giorni prima della data di cui trattasi.

In base al regolamento (CE) n. 2988/95 (4), del 18 dicembre, il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità.


(1)  Regolamento (CE) n. 16/2003 della Commissione, del 6 gennaio 2003, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese nel quadro delle azioni cofinanziate dal Fondo di coesione (GU L 2, pag. 7).

(2)  Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130, pag. 1).

(3)  GU L 308 dell’8 dicembre 2000, pag. 26.

(4)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).