20.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 207/45 |
Impugnazione proposta il 19 maggio 2013 da Markus Brune avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 marzo 2013, causa F-94/11, Brune/Commissione
(Causa T-269/13 P)
2013/C 207/76
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Markus Brune (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: H. Mannes, avvocato)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente, reiterando le conclusioni della domanda proposta in primo grado, chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 marzo 2013 nella causa F–94/11; in subordine, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica ai fini della decisione; |
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condannare la Commissione europea alle spese sostenute tanto in primo grado quanto nell’ambito del procedimento di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente fa valere, in particolare, quanto segue:
1) |
Vizi della valutazione giudiziale nella verifica dell’obbligo di ripetizione dell’esame
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2) |
Vizio di omessa considerazione di possibili soluzioni alternative
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3) |
In subordine: erronea valutazione dei vizi procedurali nella preparazione dell’esame di ripetizione
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4) |
Erroneo rigetto delle conclusioni terza, quarta e quinta del ricorrente, in quanto irricevibili
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5) |
Decisione discriminatoria sui costi |
La sentenza impugnata comporterebbe la discriminazione del ricorrente rispetto al ricorrente nella causa F-42/11, Honnefelder/Commissione, non avendo il giudice nemmeno esaminato, a favore del primo, una circostanza che in quest’ultima causa è stata considerata rilevante ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura.