11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/24 |
Ricorso proposto il 6 novembre 2013 — FK/Commissione
(Causa T-248/13)
2014/C 9/39
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: FK (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Grieves, barrister e J. Carey, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare il regolamento (CE) n. 14/2007 della Commissione, del 10 gennaio 2007, recante settantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU L 6, pag. 6), nella parte in riguarda il ricorrente, e la decisione della Commissione del 6 marzo 2013 di mantenerlo negli elenchi; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non è stata adottata tempestivamente oppure entro un ragionevole periodo. |
2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di valutare autonomamente in maniera adeguata se il ricorrente soddisfacesse i criteri rilevanti. In particolare, il ricorrente deduce che la Commissione: (a) non ha cercato e/o ottenuto elementi di prova a sostegno delle asserzioni; (b) non si è assicurata che la motivazione corrispondesse a quella dedotta dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite e ha omesso di cercare e/o ottenere dettagli sufficienti in relazione alle asserzioni in modo da permettere al ricorrente di rispondervi adeguatamente; (c) non ha valutato se le asserzioni si basassero su elementi viziati estorti tramite tortura; e (d) non ha cercato e/o ottenuto elementi rilevanti a discarico. |
3) |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha applicato il corretto onere e grado della prova. |
4) |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la motivazione sulla quale la Commissione si è fondata è carente in punto di diritto, in quanto: (a) nessuna delle asserzioni è sostenuta da elementi di prova non dimostrando quindi che tali asserzioni fossero effettivamente fondate; (b) alcune asserzioni non sono sufficientemente precise in modo da permettere al ricorrente di confutarle in modo adeguato; (c) alcune asserzioni sono talmente risalenti e/o vaghe da non ricollegarsi razionalmente ai criteri rilevanti; e (d) alcune asserzioni sono incompatibili rispetto agli elementi a discarico. |
5) |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha applicato il criterio di proporzionalità, bilanciando i diritti fondamentali del ricorrente con il rischio concreto e attuale che egli rappresenterebbe. |