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22.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 178/15 |
Ricorso proposto il 17 aprile 2013 — Bayer Intellectual Property/UAMI — Interhygiene (INTERFACE)
(Causa T-227/13)
2013/C 178/25
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bayer Intellectual Property GmbH (Monheim am Rhein, Germania) (rappresentante: E. Armijo Chávarri, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Interhygiene GmbH (Cuxhaven, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata in quanto illegittima in quanto dichiara che la domanda di marchio comunitario INTERFACE è incompatibile con il marchio anteriore Interfog; |
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condannare espressamente l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «INTERFACE», per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario 8 133 977
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione comunitaria del marchio denominativo «Interfog» per prodotti della classe 5
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.