29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/26


Ricorso proposto il 18 aprile 2013 — Nutrexpa/UAMI — Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara Maria ORO)

(Causa T-218/13)

2013/C 189/54

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Nutrexpa, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Grau Mora, M. Ferrándiz Avendaño e Y. Sastre Canet)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl (Milano, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell’11 febbraio 2013, procedimento R 2455/2011-1, recante rigetto della domanda di marchio comunitario (figurativo) n 8 481 863«Cuétara Maria ORO» della NUTREXPA per identificare «frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; prodotti derivati dal latte» (classe 29) e «caffè, tè, cacao, tapioca, sago, succedanei del caffè, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, salse (condimenti); biscotti» (classe 30), che dovrà pertanto essere registrato dall’UAMI;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «Cuétara Maria ORO» — Domanda di marchio comunitario n. 8 481 863 per prodotti delle classi 5, 29 e 30

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi figurativi comunitario e nazionale contenenti l’elemento verbale «ORO» per prodotti delle classi 29 e 30

Decisione della divisione d’opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009