25.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 147/27 |
Ricorso proposto il 21 marzo 2013 — Benelli Q.J./UAMI — Demharter (MOTO B)
(Causa T-169/13)
2013/C 147/48
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Benelli Q.J. Srl (Pesaro, Italia) (rappresentante: P. Lukácsi, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Demharter GmbH (Dillingen, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del convenuto e rinviare il caso all’UAMI per un ulteriore riesame e una nuova decisione, in quanto i marchi anteriori della ricorrente devono essere considerati marchi anteriori ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio e, perciò, l’opposizione della ricorrente fondata sul rischio di confusione dev’essere valutata nel merito; |
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condannare la convenuta alle spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «MOTO B» con rivendicazione dei colori nero, bianco, rosso, oro, verde, marrone e grigio, per prodotti delle classi 9, 12 e 25 — domanda di marchio comunitario n. 8 780 926
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchi figurativi notori italiani non registrati, tra cui «MOTOBI»
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.