4.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/26


Ricorso proposto il 28 febbraio 2013 — Polynt e Sitre/ECHA

(Causa T-134/13)

2013/C 129/50

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Polynt S.p.A. (Scanzorosciate, Italia); e Sitre S.r.l. (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare parzialmente la decisione ED/169/2012 dell’ECHA, concernente l’inclusione dell’anidride cicloesan-1,2-dicarbossilica, dell’anidride cis-cicloesan-1,2-dicarbossilica e dell’anidride trans-cicloesan-1,2-dicarbossilica (nel complesso, indicate come l’«HHPA») fra le sostanze che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) («REACH»), adottata in forza dell’articolo 59 del REACH, nella misura in cui si riferisce all’HHPA e ai suoi monomeri; e

condannare la convenuta alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente su manifesti errori di valutazione/di diritto in quanto: i) gli allergeni respiratori non rientrano nelle sostanze di cui all’articolo 57, lettera f), del REACH e ii) l’ECHA non ha fornito giustificazioni e prove sufficienti a stabilire che l’HHPA presenta un livello di «preoccupazione equivalente» a una sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione (cosiddette «CMR»), categoria 1, dato che:

le sostanze CMR innescano effetti irreversibili, mentre nel caso dell’HHPA gli effetti di sensibilizzazione respiratoria non sono irreversibili;

non sussiste l’esposizione dei consumatori o dei lavoratori all’HHPA;

la valutazione dell’HHPA è basata su dati vecchi ed obsoleti; e

la valutazione non ha tenuto in considerazione tutti i dati rilevanti.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto le ricorrenti non hanno avuto la possibilità di difendere pienamente la propria posizione, stanti la mancanza di criteri oggettivi per valutare se una sostanza presenti un livello di preoccupazione equivalente ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del REACH, in particolare nel caso di un allergene respiratorio quale l’HHPA, e la mancata valutazione di tutte le informazioni disponibili oppure fornite dall’industria durante il periodo di osservazione.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto l’ECHA avrebbe potuto adottare misure diverse con riguardo all’HHPA, e, avendo deciso di identificarlo come sostanza estremamente problematica («SVHC»), ha causato alle ricorrenti pregiudizi sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L396, pag. 1).