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25.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 147/20 |
Ricorso proposto il 1o marzo 2013 — Direct Way e Direct Way Worldwide/Parlamento
(Causa T-126/13)
2013/C 147/37
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Direct Way (Bruxelles, Belgio); e Direct Way Worldwide (Machelen, Belgio) (rappresentante: avv. E. van Nuffel d’Heynsbroeck)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
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di conseguenza,
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dichiarare di conseguenza nullo il contratto concluso tra il Parlamento e la s.c.s. TMS Limousines; |
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condannare il Parlamento a versare al raggruppamento Direct Way l’importo provvisoriamente fissato in di EUR 199 500 all’anno a titolo di risarcimento del danno subito; |
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condannare il Parlamento alla totalità delle spese, conformemente all’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 101 del regolamento finanziario (1), dell’articolo 127, paragrafo 1, lettera a), del regolamento d’esecuzione del regolamento finanziario (2) e del principio di uguaglianza, nonché su un errore manifesto di valutazione, dato che il Parlamento ha aggiudicato l’appalto con procedura negoziata ad un prezzo superiore a quello che le ricorrenti avevano indicato nell’ambito della gara di appalto iniziale. |
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2) |
Secondo motivo, in subordine, vertente su una violazione dell’articolo 127, paragrafo 1, lettera a), del regolamento d’esecuzione del regolamento finanziario e del principio di uguaglianza, dal momento che il Parlamento ha modificato in modo sostanziale le condizioni iniziali dell’appalto, i) aggiudicando l’appalto ad un prezzo superiore al prezzo giudicato inaccettabile nell’ambito della gara d’appalto iniziale (prima parte) e ii) abbassando la stima del volume da prestare rispetto al volume annunciato nei requisiti iniziali dell’appalto incidendo, così, sulla valutazione del prezzo delle offerte negoziate (seconda parte). |
(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
(2) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).