18.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 141/19 |
Ricorso proposto il 20 febbraio 2013 — CMT/UAMI — Camomilla (Camomilla)
(Causa T-98/13)
2013/C 141/35
Lingua in cui é redatto il ricorso: il italiano
Parti
Ricorrente: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Napoli, Italia) (rappresentanti: G. Floridia e R. Floridia, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Camomilla SpA (Buccinasco, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso del Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 novembre 2012 nel procedimento R 1615/2011-1, per effetto dell’accertamento positivo dei presupposti della causa di nullità assoluta di cui all’art. 52, par. 1, lett. b) del Regolamento n. 207/2009, basata sulla malafede della Titolare del marchio comunitario all’atto del deposito nonché della causa di nullità relativa di cui all’art. 53, n. 1, lett. a) in combinato disposto con gli artt. 8.1. b) e 8.5 R.M.C; |
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in subordine, e nel solo caso in cui il Tribunale dovesse considerare irrecivibili i documenti prodotti unitamente al ricorso in appello alla Commissione dei Ricorsi e dovesse considerare questi documenti essenziali ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione, annullare la decisione impugnata per il mancato rispetto del diritto del contraddittorio e per la violazione del diritto di difesa e rinviare la causa per la decisione di merito davanti alla Divisione di Annullamento; |
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in ogni caso, invitare l’Ufficio a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale; |
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condannare alle spese a carico dell’UAMI per quanto riguarda il presente procedimento e della Titolare per quanto riguarda i procedimento avanti la Divisione di Annullamento e la Commissione di Ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio figurativo con elemento verbale «Camomilla» per prodotti delle classi 16, 18 e 24 — marchio comunitario n. 269 241
Titolare del marchio comunitario: Camomilla SpA
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Ricorrente
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Marchio nazionale figurativo con elemento verbale «CAMOMILLA» per prodotti de la classe 25
Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 52, par. 1, lett. b) e dell’art. 53, par. 1, lett. a) in combinato disposto con gli art. 8, par. 1, lett. b) del Regolamento n. 207/2009