6.4.2013
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IT
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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C 101/28
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Ricorso proposto il 13 febbraio 2013 — Panasonic e MT Picture Display/Commissione
(Causa T-82/13)
2013/C 101/57
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Panasonic Corp. (Kadoma, Giappone); e MT Picture Display Co. Ltd (Matsuocho, Giappone) (rappresentanti: R. Gerrits e A.-H. Bischke, avvocati, M. Hoskins, QC (Queen's Counsel) e S. Abram, barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione C(2012) 8839 def., del 5 dicembre 2012, caso COMP/39.437 — Tubi per schermi di televisore e di computer, totalmente o, eventualmente, in parte, laddove dichiara che le ricorrenti hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE;
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annullare le ammende inflitte alle ricorrenti o, eventualmente, ridurle; e
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condannare la convenuta alle spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento.
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Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1)
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Primo motivo, vertente su una violazione del diritto ad un processo equo con riferimento al periodo fino al 10 febbraio 2003, in quanto:
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la decisione impugnata si basa, nell’affermare che la Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. («MEI») ha partecipato all’asserita infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE relativa tubi catodici (l’intesa «CPT») nel periodo antecedente il 10 febbraio 2003, su due nuove allegazioni, che non apparivano nella comunicazione degli addebiti: la prima, che la MEI conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, l’intesa CPT, e la seconda, che la MEI ha compiuto una scelta strategica di partecipare all’intesa CPT mediante contatti bilaterali. Allo stesso modo, la decisione impugnata fa riferimento per la prima volta a talune dichiarazioni orali e a documenti probatori, o a loro parti, a sostegno di tali allegazioni;
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l’inclusione di tali allegazioni e materiali per la prima volta nella decisione impugnata costituisce una violazione grave dei diritti di difesa della Panasonic Corporation («Panasonic»), la quale è inammissibile ed esige l’annullamento di detta decisione nei confronti della MEI in relazione a tale periodo.
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2)
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Secondo motivo, vertente sulla mancata prova del fatto che la MEI sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’esistenza e/o del contenuto dell’intesa CPT con riferimento al periodo fino al 10 febbraio 2003, in quanto:
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anche qualora le allegazioni e/o le prove di cui al primo motivo fossero ammissibili, la Commissione ha omesso di provare che la MEI sapeva o avrebbe dovuto sapere che i contatti bilaterali ai quali partecipava facevano parte di un piano globale e che tale piano globale comprendeva tutti gli elementi costitutivi dell’asserita intesa CPT;
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il materiale probatorio addotto non dimostra neppure che la MEI ha compiuto una scelta strategica di partecipare all’intesa CPT mediante incontri bilaterali.
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3)
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Terzo motivo, vertente sulla mancata prova del fatto che la MEI/MT Picture Display Co., Ltd. («MTPD») ha partecipato all’infrazione unica e continuata identificata nella decisione impugnata a partire dal 10 febbraio 2003, in quanto:
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le attività in Europa e in Asia dal 10 febbraio 2003 non fanno parte di un piano comune con un obiettivo unico;
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la MEI/MTD non ha partecipato agli incontri multilaterali dell’intesa CPT in Europa;
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con riferimento ai contatti bilaterali della MEI/MTD durante tale periodo, la Commissione ha omesso di provare che la MEI/MTD sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’esistenza e/o del contenuto delle attività in Europa dell’intesa multilaterale riguardanti altri destinatari della decisione impugnata.
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4)
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Quarto motivo, vertente sul fatto che l’ammenda inflitta alla Panasonic/MTPD dovrebbe essere completamente annullata, in subordine ridotta, in quanto:
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in via principale, la Panasonic/MTPD ritiene che le condanne nei confronti di ciascuna di esse dovrebbero essere annullate integralmente e l’ammenda inflitta a ciascuna di esse dovrebbe essere annullata completamente;
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in subordine, se il ricorso di annullamento della Panasonic/MTPD è accolto sulla base di taluni, ma non di tutti i motivi, l’ammenda inflitta alla Panasonic/MTPD dovrebbe essere debitamente ridotta;
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in via ultronea, o in subordine, anche se l’accertamento della violazione è confermato, l’ammenda inflitta alla Panasonic/MTPD è eccessiva, in quanto la decisione impugnata segue un metodo errato che attribuisce un valore erroneamente accresciuto alle operazioni commerciali interne al gruppo ai fini del calcolo dell’ammenda;
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in via ultronea, o in subordine ancora, qualora non venisse annullata completamente, l’ammenda inflitta alla Panasonic/MTPD dovrebbe essere ridotta tenendo conto del loro minore coinvolgimento nell’asserita intesa CPT.
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